STATUTO

 

ART. 1

Su iniziativa di APINDUSTRIA Provincia dell’Aquila è costituito con sede in L’Aquila, Via Saragat, zona ind.le Campo di Pile, il Collegio delle Imprese Edili e affini della provincia di L’Aquila, brevemente indicato con la sigla Confapi Edil L’Aquila.

A norma del secondo comma dell’art. 5 dello Statuto Confapi, fanno parte del Collegio le imprese aderenti ad APINDUSTRIA Provincia dell’Aquila che operano nel settore delle costruzioni ed affini.

Il Collegio, in qualità di unione di categoria di APINDUSTRIA Provincia dell’Aquila, aderisce all’ANIEM – Associazione Nazionale Imprese Edili – e per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni statutarie di CONFAPI e dell’ANIEM.

Il Collegio dovrà rispettare le norme statutarie di APINDUSTRIA Provincia dell’Aquila e dell’ANIEM nazionale, nonché le loro deliberazioni, anche per quanto riguarda i contributi dovuti dal Collegio all’ANIEM nazionale, le direttive e gli accordi.

Il Collegio si attiene agli indirizzi e decisioni politiche di carattere intersettoriale di APINDUSTRIA Provincia dell’Aquila con la quale potrà stipulare accordi anche di carattere economico.

 

ART. 2

Scopo preminente del Collegio è la rappresentanza e la tutela degli interessi delle imprese associate.

A tal fine il Collegio, in armonia con gli indirizzi politici di APINDUSTRIA Provincia dell’Aquila, si propone di:

A) tutelare i legittimi interessi di categoria degli associati, assumendone la rappresentanza nei rapporti con Pubbliche Autorità, Enti ed Istituti, Organizzazioni Sindacali congiuntamente con APINDUSTRIA Provincia dell’Aquila;

B) rappresentare e fornire assistenza alle imprese associate in ogni questione connessa con l’interesse della categoria;

C) disciplinare i rapporti di lavoro con i lavoratori dipendenti delle imprese associate, anche a mezzo di stipulazione di contratti, accordi e regolamenti plurimi e aziendali;

D) provvedere alla trattazione delle controversie, sia collettive che individuali di lavoro interessanti le aziende associate;

E) istituire, con la collaborazione delle imprese associate, specifici servizi ed uffici che possano compiere, per le aziende stesse, studi, sondaggi, rilevamenti, indagini di mercato, al fine di agevolare un migliore indirizzo ed assorbimento della produzione;

F) istituire servizi ed uffici preposti allo studio ed alla soluzione dei problemi relativi agli appalti sia pubblici che privati;

G) promuovere e realizzare la pubblicazione di periodici, riviste e monografie riguardanti le industrie del settore,sollecitando e promuovendo la partecipazione delle aziende associate ad esposizioni e convegni, sia provinciali che regionali, nazionali e internazionali;

H) promuovere, con parere favorevole vincolante di APINDUSTRIA Provincia dell’Aquila, qualunque attività di interesse della categoria di natura tecnica, economica e commerciale, nonché partecipare alla costituzione di organismi di servizio nell’intento di sempre meglio potenziare ed agevolare le categorie rappresentate.

 

ART. 3

Il Collegio ha sede principale in L’Aquila c/o APINDUSTRIA Provincia dell’Aquila. Può istituire sedi, uffici e rappresentanze, sia permanenti che temporanee, per particolari finalità associative e secondo le deliberazioni del Consiglio Direttivo previo parere favorevole di APINDUSTRIA Provincia dell’Aquila.

L’istituzione, la soppressione e il trasferimento delle sedi, uffici e  rappresentanze avviene con delibera del Consiglio Direttivo.

 

ART. 4

La durata del Collegio è a tempo indeterminato.

 

ART. 5

Le imprese che operano nei settori delle costruzioni ed affini sono iscritte al Collegio conseguentemente alla loro adesione ad APINDUSTRIA Provincia dell’Aquila, alla quale corrisponderanno i relativi contributi associativi, e perdono l’iscrizione al Collegio per dimissioni od espulsione da parte di APINDUSTRIA Provincia dell’Aquila, anche su proposta del Collegio stesso.

Le imprese dovranno sottoscrivere l’adesione al Collegio ed obbligarsi a rispettarne lo Statuto e le deliberazioni. Le imprese associate dovranno indicare, all’atto della loro iscrizione, le persone, i titolari o legali rappresentanti, alle quali spetta l’esercizio di tutte le facoltà e di tutti i diritti statutari.

Altresì, le imprese dovranno comunicare agli Organi Direttivi di Confapi Edil L’Aquila le eventuali modifiche o trasformazioni aziendali che il Collegio comunicherà tempestivamente ad APINDUSTRIA Provincia dell’Aquila.

 

ART. 6

Gli associati, all’atto dell’iscrizione, si obbligano:

A) ad osservare le clausole degli accordi, dei contratti di lavoro ed in genere di ogni decisione che nei limiti delle facoltà concesse dal presente statuto, gli organi sociali stipulassero ed adottassero in nome del Collegio;

B) ad attenersi con scrupolosa lealtà e con solidale cooperazione, agli obblighi statutari ed alla disciplina del Collegio;

C) a corrispondere i contributi associativi dovuti ad APINDUSTRIA Provincia dell’Aquila riconoscendo la facoltà di quest’ultima in difetto di puntuale adempimento, di richiedere il pagamento delle predette somme con procedimento d’ingiunzione innanzi il Foro Eletto in L’Aquila.

 

ART. 7

Le dimissioni da APINDUSTRIA Provincia dell’Aquila danno diritto ad esigere i contributi fino al termine dell’anno nel corso del quale vengono presentate.

La cessazione di attività non fa cadere l’obbligo del pagamento della frazione di contributo non maturata.

La messa in liquidazione dell’impresa, l’amministrazione controllata od altre forme giuridiche sopravvenienti allo “status” di normalità aziendale non costituiscono motivo di rescissione del rapporto associativo, sin tanto che esiste una attività produttiva.

 

ART. 8

Sono Organi sociali:

l’Assemblea;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente;

il Collegio dei Probiviri.

 

Ogni Organo del “Collegio” dovrà verbalizzare in apposito registro le deliberazioni adottate.

Nessun’altro documento potrà sostituire le regolari copie delle deliberazioni, né attestare le volontà del “Collegio” e dei suoi Organi.

 

ART. 9

L’Assemblea è Organo sovrano di Confapi Edil L’Aquila. E’ composta da tutti gli associati ai sensi dell’art. 5.

Essa è convocata dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo in via ordinaria almeno una volta all’anno, a mezzo di comunicazione inviata al domicilio di ogni singolo associato, almeno dieci giorni prima della riunione.

Inoltre, il Consiglio Direttivo di Confapi Edil L’Aquila può deliberare, ove lo ritenga opportuno, la convocazione dell’Assemblea ordinaria del Collegio ogni qualvolta lo ritenga necessario e nei casi in cui sia stata inoltrata richiesta motivata scritta da almeno un decimo degli associati.

L’Assemblea in forma ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati più uno e, in seconda convocazione, con qualsiasi numero di partecipanti.

All’inizio della riunione l’Assemblea elegge il proprio Presidente.

Ogni associato avrà diritto ad un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da altro associato, il quale non potrà disporre di più di due voti oltre il proprio.

Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, inclusi nel computo gli astenuti.

L’Assemblea straordinaria del Collegio deve essere convocata per le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto di Confapi Edil L’Aquila.

L’Assemblea straordinaria, è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le delibere aventi per oggetto lo scioglimento del Collegio occorre sempre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

 

ART. 10

L’Assemblea:

A) determina, in armonia con APINDUSTRIA Provincia dell’Aquila e l’ANIEM nazionale, le direttive della politica di categoria secondo quanto disposto dall’art. 2;

B) propone le modifiche statutarie da sottoporre all’approvazione vincolante di APINDUSTRIA Provincia dell’Aquila e dell’ANIEM;

C) nomina i componenti del Consiglio Direttivo;

D) approva la relazione del Consiglio Direttivo ed il bilancio del Collegio da presentarsi non oltre 4 (quattro) mesi dopo la chiusura dell’anno solare;

E) nomina il Collegio dei Probiviri;

F) nomina i propri rappresentanti all’Assemblea dell’ANIEM e negli Organi dell’APINDUSTRIA Provincia dell’Aquila.

 

ART. 11

Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di 5 ad un massimo di 9 componenti di cui 2/3 eletti dall’Assemblea e 1/3, con un minimo di  2 membri, designati da APINDUSTRIA Provincia dell’Aquila.

I suoi componenti durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Il Consiglio è presieduto dal presidente del Collegio e si riunisce almeno quattro volte l’anno.

Il Consiglio fissa l’azione del Collegio, nell’ambito delle direttive ricevute dall’Assemblea.

I componenti del Consiglio che risultano assenti, senza giustificato motivo, per più di tre riunioni consiliari potranno essere considerati decaduti e sarà compito dell’Assemblea nominare al loro posto nuovi membri alla prima riunione utile.

Il Consiglio Direttivo del Collegio:

A) predispone per ogni anno una relazione relativa all’attività svolta, ed al bilancio corredata dai più salienti dati di gestione;

B) elegge nel suo interno il Presidente del Collegio ed uno o più Vice-Presidenti, fino ad un massimo di tre;

C) propone la costituzione dei settori.

D) cura l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea;

E) designa i rappresentanti del Collegio negli Enti, Commissioni e Comitati;

F) approva la scelta di eventuali collaboratori d’ufficio su proposta del Segretario Generale di APINDUSTRIA Provincia dell’Aquila.

 

ART. 12

Il Presidente del Collegio attua le politiche deliberate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, sovrintende a tutti gli atti del Collegio, coordina l’azione dello stesso e lo rappresenta di fronte a terzi.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale di Confapi Edil L’Aquila.

In caso di impedimento del Presidente, uno dei Vice Presidenti delegato, lo sostituisce nei poteri e nelle mansioni. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente del Collegio è componente di diritto del Consiglio Generale ANIEM e rappresenta il Collegio secondo quanto disposto nello statuto ANIEM.

Il Presidente del Collegio è membro di diritto del Consiglio Direttivo e della Giunta di Presidenza di APINDUSTRIA Provincia dell’Aquila.

E’ compito del Presidente convocare le riunioni degli Organi associativi del Collegio.

 

ART. 13

Nell’ambito di Confapi Edil L’Aquila possono essere costituiti dei settori che hanno il compito di studiare, analizzare ed elaborare proposte ed interventi su problematiche relative alle normative tecniche, alla legislazione, agli aspetti economici di interesse specifico dei settori medesimi, in armonia con le linee generali di politica economica di Confapi Edil L’Aquila. spetta ai settori formulare segnalazioni e proposte alla Giunta di Presidenza di Confapi Edil L’Aquila per le opportune iniziative.

ART. 14

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre Probiviri effettivi e due supplenti.

Uno dei Probiviri effettivi è designato da APINDUSTRIA Provincia dell’Aquila e gli altri effettivi e supplenti sono nominati dall’Assemblea del Collegio.

Il Collegio dei Probiviri nomina al suo interno il Presidente e resta in carica quattro anni.

 

ART. 15

Il Direttore o Segretario del Collegio è il Segretario Generale o Direttore di APINDUSTRIA Provincia dell’Aquila, il quale può avvalersi di un collaboratore o di personale interno, incaricato del settore previa approvazione del Consiglio Direttivo di Confapi Edil L’Aquila.

Le figure dedicate al settore edili e affini collaborano operativamente con il Presidente e il Consiglio Direttivo per la realizzazione degli scopi ed il raggiungimento dei fini per i quali è costituito il Collegio.

Il Direttore o Segretario del Collegio ha la responsabilità dell’organizzazione degli uffici associativi.

E’ responsabile della efficienza dei servizi della conservazione del patrimonio del Collegio.

Il Direttore o Segretario partecipa alle riunioni di tutti gli Organi del Collegio, con esclusione del Collegio dei Probiviri, e può delegare al proprio posto esclusivamente il personale incaricato.

Statuto

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